Il presupposto per l’applicazione della TA.RI. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TA.RI.:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
- le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo per le utenze necessarie alla sicurezza dell’insediamento. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La TA.RI. è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
Non sono soggetti alla TA.RI. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
I proventi derivanti dalla riscossione della TA.RI. devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.