L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
Nell’ambito delle occupazioni temporanee, si definiscono occupazioni occasionali:
- le occupazioni di non più di 10 (dieci) mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno o altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
Le occupazioni permanenti e temporanee (non occasionali) sono assoggettate al Canone Unico Patrimoniale istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.